Descrizione
Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 15 del 26 maggio 2011; è' stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune. Ai non residenti la carta d’identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio.
E’ stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:
a) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;
b) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
c) Anni dieci per i maggiori di età.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
E’ stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:
a) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;
b) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
c) Anni dieci per i maggiori di età.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/06/2011 09:50:00