Descrizione
Il Ministero dell’Interno Direz. Centrale Servizi Elettorali ha comunicato che l’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, con ordinanza del 1° giugno 2011, depositata il 3 giugno, avendo disposto il trasferimento della richiesta di abrogazione di cui al terzo dei quesiti referendari sulle disposizioni dell’art. 5, commi 1 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ha riformulato il quesito medesimo:
“Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75?”.
La denominazione del referendum n. 3, parimenti riformulata dall’Ufficio Centrale, è ora la seguente:
“Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 174/2011 in data 7 c.m., ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare, (...)
“Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75?”.
La denominazione del referendum n. 3, parimenti riformulata dall’Ufficio Centrale, è ora la seguente:
“Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 174/2011 in data 7 c.m., ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare, (...)
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2011 11:46:01