Descrizione
Si porta a conoscenza che per il Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione per approvazione del testo della legge Costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, gli elettori residenti all’estero, ai sensi della legge 27/12/2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 02/04/2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando il modello allegato.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore o potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio Consolare, entro il termine prescritto.
Il modello predisposto da Ministero degli Affari esteri potrà comunque essere reperito presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio Consolare e sul sito www.estrei.it.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando il modello allegato.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore o potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio Consolare, entro il termine prescritto.
Il modello predisposto da Ministero degli Affari esteri potrà comunque essere reperito presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio Consolare e sul sito www.estrei.it.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/02/2020 12:57:29